L'immagine chiaramente non rispecchia in alcun modo il pensiero dell'autore del blog. L'autore avrebbe sparato ad alzo zero sui manifestanti, purtroppo, per ora, non è ancora possibile.
Veniamo al noiosissimo post di oggi.
Veniamo al noiosissimo post di oggi.
Dato che qualcuno paventa conoscenze legali approfondite, esplichiamo una volta per tutte il concetto di reato:
Definizione di reato a cura dell'Avv. Cristina Matricardi
Si definisce reato quel comportamento umano volontario, che si concretizza in un’azione o omissione tesa a ledere un bene tutelato giuridicamente e a cui l’Ordinamento giuridico fa discendere l’irrogazione di una pena (sanzione penale).
L’art. 27 della Costituzione stabilisce che “la responsabilità penale è personale”. L’Ordinamento quindi tutela il principio della personalità della responsabilità penale per cui, la natura strettamente personale del reato, implica che nessuno può essere considerato responsabile per un fatto compiuto da altre persone.
Da tale principio consegue che tutte le persone fisiche possono essere considerate soggetti attivi del reato (l’età, le situazioni di anormalità psico-fisica e le immunità non escludono la sussistenza del reato ma incidono solo ed esclusivamente sull’applicabilità o meno della sanzione penale) e quindi assoggettabili alla sanzione penale mentre restano escluse da responsabile penale le persone giuridiche.
Il secondo e il terzo comma dell’art. 27 prevedono rispettivamente che “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva” e che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso dell’umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.
Affinché un comportamento possa essere ritenuto illecito e integrare fattispecie di reato occorre che sia contrario alle norme dell’Ordinamento Giuridico. Ma non basta. Per aversi reato occorre il verificarsi delle seguenti circostanze: comportamento volontario del soggetto attivo (autore del reato), sussistenza dell’elemento psicologico (dolo o colpa), nesso di causalità (lega il comportamento attivo del soggetto che agisce al verificarsi dell’evento lesivo) e insussistenza di determinate condizioni che potrebbero determinare la modifica del comportamento da illecito a lecito (le cause scriminanti in presenza delle quali viene meno il contrasto tra un fatto conforme ad una fattispecie incriminatrice e l’intero ordinamento giuridico).
A seconda del comportamento del soggetto agente, si possono distinguere i reati commissivi (l’evento si verifica per un comportamento attivo e volontario del soggetto agente che provoca una lesione a un bene tutelato giuridicamente) e i reati omissivi (il danno si concretizza a seguito di una condotta omissiva del soggetto agente). Per quest’ultima ipotesi, va detto che l’Ordinamento, tra le sue regole generali, impone a chi si trova in determinate situazioni, di agire in un determinato modo. Ai sensi di quanto dispone il secondo comma dell’art. 40 c.p. “non impedire un evento, che si aveva l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.
Il soggetto attivo del reato quindi commette reato per omissione quando si trova in una di quelle situazioni (stabilite dall’Ordinamento) e, con il suo comportamento, contravviene a tali disposizioni e, dalla sua condotta, subisce una lesione un bene giuridicamente tutelato. La sua omissione integra quindi reato e determina l’applicazione di una sanzione penale.
I reati di omissione a loro volta si distinguono in propri (o di pura condotta e consistono nel mancato compimento dell’azione comandata, per la cui sussistenza non occorre il verificarsi di alcun evento materiale) e impropri (o commissivo mediante omissione e consistono nel mancato impedimento di un evento materiale che si aveva l’obbligo di impedire.
I reati possono poi essere distinti in comuni o propri. I primi possono essere commessi indifferentemente da qualunque soggetto mentre i secondi sono riferiti a specifiche persone che rivestono una determinata qualifica (es. pubblico ufficiale nei reati contro la PA). In quest’ultimo tipo di reati vi è dunque una stretta connessione tra il fatto compiuto e la qualità rivestita dal soggetto che lo pone in essere.
A seconda che il bene tutelato giuridicamente sia leso o semplicemente offeso, l’offesa del soggetto attivo può assumere due forme: lesione o messa in pericolo. Sulla base di tale distinzione è poi possibile distingue ulteriormente due tipi di reati: di danno (è necessario che il bene sia stato distrutto e/o danneggiato) e di pericolo (per la sussistenza del reato basta solo che il bene sia stato solo minacciato).
Infine, a seconda della pena prevista dall’Ordinamento, i reati si distinguono in delitti (reati puniti con le pene dell’ergastolo, della reclusione e della multa) e contravvenzioni (reati puniti con le pene dell’arresto o dell’ammenda).
L’art. 27 della Costituzione stabilisce che “la responsabilità penale è personale”. L’Ordinamento quindi tutela il principio della personalità della responsabilità penale per cui, la natura strettamente personale del reato, implica che nessuno può essere considerato responsabile per un fatto compiuto da altre persone.
Da tale principio consegue che tutte le persone fisiche possono essere considerate soggetti attivi del reato (l’età, le situazioni di anormalità psico-fisica e le immunità non escludono la sussistenza del reato ma incidono solo ed esclusivamente sull’applicabilità o meno della sanzione penale) e quindi assoggettabili alla sanzione penale mentre restano escluse da responsabile penale le persone giuridiche.
Il secondo e il terzo comma dell’art. 27 prevedono rispettivamente che “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva” e che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso dell’umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.
Affinché un comportamento possa essere ritenuto illecito e integrare fattispecie di reato occorre che sia contrario alle norme dell’Ordinamento Giuridico. Ma non basta. Per aversi reato occorre il verificarsi delle seguenti circostanze: comportamento volontario del soggetto attivo (autore del reato), sussistenza dell’elemento psicologico (dolo o colpa), nesso di causalità (lega il comportamento attivo del soggetto che agisce al verificarsi dell’evento lesivo) e insussistenza di determinate condizioni che potrebbero determinare la modifica del comportamento da illecito a lecito (le cause scriminanti in presenza delle quali viene meno il contrasto tra un fatto conforme ad una fattispecie incriminatrice e l’intero ordinamento giuridico).
A seconda del comportamento del soggetto agente, si possono distinguere i reati commissivi (l’evento si verifica per un comportamento attivo e volontario del soggetto agente che provoca una lesione a un bene tutelato giuridicamente) e i reati omissivi (il danno si concretizza a seguito di una condotta omissiva del soggetto agente). Per quest’ultima ipotesi, va detto che l’Ordinamento, tra le sue regole generali, impone a chi si trova in determinate situazioni, di agire in un determinato modo. Ai sensi di quanto dispone il secondo comma dell’art. 40 c.p. “non impedire un evento, che si aveva l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.
Il soggetto attivo del reato quindi commette reato per omissione quando si trova in una di quelle situazioni (stabilite dall’Ordinamento) e, con il suo comportamento, contravviene a tali disposizioni e, dalla sua condotta, subisce una lesione un bene giuridicamente tutelato. La sua omissione integra quindi reato e determina l’applicazione di una sanzione penale.
I reati di omissione a loro volta si distinguono in propri (o di pura condotta e consistono nel mancato compimento dell’azione comandata, per la cui sussistenza non occorre il verificarsi di alcun evento materiale) e impropri (o commissivo mediante omissione e consistono nel mancato impedimento di un evento materiale che si aveva l’obbligo di impedire.
I reati possono poi essere distinti in comuni o propri. I primi possono essere commessi indifferentemente da qualunque soggetto mentre i secondi sono riferiti a specifiche persone che rivestono una determinata qualifica (es. pubblico ufficiale nei reati contro la PA). In quest’ultimo tipo di reati vi è dunque una stretta connessione tra il fatto compiuto e la qualità rivestita dal soggetto che lo pone in essere.
A seconda che il bene tutelato giuridicamente sia leso o semplicemente offeso, l’offesa del soggetto attivo può assumere due forme: lesione o messa in pericolo. Sulla base di tale distinzione è poi possibile distingue ulteriormente due tipi di reati: di danno (è necessario che il bene sia stato distrutto e/o danneggiato) e di pericolo (per la sussistenza del reato basta solo che il bene sia stato solo minacciato).
Infine, a seconda della pena prevista dall’Ordinamento, i reati si distinguono in delitti (reati puniti con le pene dell’ergastolo, della reclusione e della multa) e contravvenzioni (reati puniti con le pene dell’arresto o dell’ammenda).
Fonte: Studio Cataldi
Suppongo che affiggere illegalmente striscioni (ovvero non negli spazi predisposti dal comune) rientri in questa definizione. Di conseguenza?
- 10, 100, 1000 bastonate sulla schiena -
P.S.
E fatevi una vita.
E fatevi una vita.
16 commenti:
salutami Cristina Matricardi e lo studio cataldi!!! copia e incolla ti riesce benissimo...ma hai capito quello che hai scritto???se aprissi un codice civile e perchè no penale sarebbe meglio!!!
ps: è facile manovrare l'autore :D gli ultimi due post li hai scritti per me!
prossimo passo farti cadere in contraddizione...quanto mi diverto :D
ps:manca la definizione di collusione mafiosa....
P.S.
Manca una risposta intelligente nell'altro topic, quello sull'anarchia.
stavolta t'accontento(magari allargasse qualche orizzonte..):
libertarismo, il movimento francese(Joseph Déjacque)
libro non leggero ma estremamente istruttivo "Anarchism and Anarchists" di George Woodcock; io l ho trovato solo in inglese!
Lo accontenti? Non gli hai risposto. vuoi forse insinuare che segui pedissequamente gli scritti di Woodcock? Troppo facile.
La dimostrazione che gli ultra corpi come voi non hanno idee proprie, siete un esercito di cloni.
la domanda era riguardo le mie radici di pensiero ed ho risposto.da radici a cloni ce ne passa.....
per capire cosa penso basta leggere il blog!!!!b.v.t.
Secondo me hai letto woodcock.
Henry John woodcock però....
Si, però continua a non rispondere, che maleducazione. La domanda sembrava posta in maniera comprensibile, un po' frettolosa l'analisi riguardo l'anarchismo ma lo spazio sui blog è quello che è. Comprensibile. Certo che dire "la penso come un libro", la dice lunga. La proprietà d'espressione non la regalano...
Poi, "basta guardare il blog", certo, disordinato, scritte illeggibili, l'unica cosa che viene in mente è un profondo stato di confusione mentale.
il maghetto, come tutti, è libero di pensare ciò che vuole. quindi anch'io posso rispondere;
meglio un po'di confusione che l'elettroencefalogramma piatto!
Simon Mago non era un mago... era un eretico...
« O Simon mago, o miseri seguaci che le cose di Dio, che di bontate deon essere spose, e voi rapaci per oro e per argento avolterate,
or convien che per voi suoni la tromba,però che ne la terza bolgia state. »
Se poi dai retta alla tua bibbia probabilmente reca scritto mago... la storia però è diversa.
Invece per il resto più che di confusione parliamo di "assenza di risposta". Che è cosa ben diversa, qui l'unico/a che dimostra di avere l'encefalogramma piatto sei te, bene o male tutti cerchiamo, da persone adulte, di dare risposte esaustive, anche perché chiunque di noi penso si sentirebbe offeso a dire "la mia ideologia proviene da un libercolo".
era ironicoooo!niente ...vabbò io credo ancora di aver risposto ed in più invitato a leggere il blog per approfondire.dico che quel libro mi ha aperto gli occhi e senz'altro m'ha lasciato più cinica e disobbediente del solito.Per il resto m'informo, elaboro e dico la mia...
cerca di essere meno vago e fa domande più specifiche, se non altro posso essere più precisa.forse...
es: cosa ne pensi degli immigrati ributtati a mare? se uno ti risponde "bisognerebbe sparargli" allora si puo pensare... questo minimo è un leghista di merda!
Oppure che da imprenditore del nord è stufo di dover mantenere 'sti delinquenti. Ma quando mai in Italia son stati ributtati in mare degli immigrati? Io si sa, li rimanderei a casa loro legati ad un missile Pershing (visto che la Martin-Marietta li sta smantellando vengono via a poco). Ti piacciono gli immigrati, nessun problema, libera di mantenerli a casa tua ed a tue spese. Ma dì, fai tanto quella contro e poi usi Fastweb?
Certo, brava, come no, un leghista di merda...oppure un fottuto comunista del cazzo come il certamente a te simpatico zapatero.
Lui manda i soldati a sparare sugli immigrati clandestini alle frontiere e tutti zitti.
Sarà leghista?
O sarà che sei ipocrita?
Io voto per ipocrita
ho scritto SI PUO PENSARE!! come hai pensato te fottuto comunista! libertà di pensiero.
si, non li hanno ributtati a mare ma li hanno speronati!
e per chiarirsim esisto metodi diversi invece che rispedirli in libia nei lager senza neppure sapere l'origine esatta o se sono in cerca di asilo per la guerra!
perchè se siete contro gli immigrati che scappano dalla guerra e pensate che dovrebbero vedersela nel loro paese, allora i veri ipocriti siete voi che vantate di commemorare i soldati italiani caduti, credendo nelle famose missioni di pace!!!!
insultando chi non si mette a onorare il tricolore, non perchè è contro ma perchè il tricolore dovrebbe essere posto anche sulle bare dei morti a lavoro! non a caso sentiamo dire troppo frequentemente" andava a lavoro e non in guerra, non si può morire a lavoro".
A casa mia si scrive "al lavoro" non "A lavoro", ripetuto per ben due volte. Non mi pare un errore di digitazione.
Semprer Fi.
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